(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 37
                       dell'11 settembre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1
 
  1.  Le  violazioni alle normative contenute nel Piano naturalistico
del Parco naturale dei Laghi di Avigliana sono punite con le sanzioni
di cui al presente articolo.
  2. Le violazioni alla norma di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
a) relativa al divieto  di  aprire  e  coltivare  cave  di  qualsiasi
natura,  sono  soggette  alla sanzione amministrativa da un minimo di
lire tre milioni ad un massimo di lire cinque milioni per ogni  dieci
metri cubi di materiale rimosso, cosi' come previsto dall'articolo 9,
primo comma, della legge regionale 16 maggio 1980, n. 46 "Istituzione
del Parco naturale dei Laghi di Avigliana".
  3. Le violazioni alla norma di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
b)   relativa   al   divieto  di  esercitare  l'attivita'  venatoria,
comportano le sanzioni previste dalle vigenti  leggi  dello  Stato  e
della Regione.
  4. Le violazioni alle norme di cui all'articolo 1, comma 2, lettere
c),  d),  f) e g) relative ai divieti di: c) alterare e modificare le
condizioni  naturali  di  vita  degli  animali;  d)   danneggiare   e
distruggere  i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali
operazioni connesse alle attivita' agricole; f) esercitare  attivita'
sportive e ricreative con mezzi meccanici fuori strada; g) transitare
fuori dalle strade carrozzabili con mezzi motorizzati, tranne che per
lo   svolgimento  delle  attivita'  agricole  o  delle  attivita'  di
vigilanza o di soccorso; comportano  sanzioni  amministrative  da  un
minimo  di  lire  25  mila ad un massimo di lire 250 mila, cosi' come
previsto  dall'articolo  9,  secondo  comma,  della  legge  regionale
46/1980,  cosi' come modificato dall'articolo 3 della legge regionale
2 marzo 1984, n. 15 inerente alle  sanzioni  amministrative  relative
alle violazioni in materia di aree protette.
  5. Le violazioni alle norme di cui all'articolo 1, comma 2, lettere
e)  ed  h),  relative  ai  divieti  di:  "e) costruire nuove strade e
ampliare le esistenti se non in funzione delle attivita'  agricole  e
delle  fruibilita' del parco; h) effettuare interventi di demolizione
di  edifici  esistenti  o  di  costruzione  di  nuovi  edifici  o  di
strutture,   stabili   o   temporanee,  che  possano  deteriorare  le
caratteristiche   ambientali   dei   luoghi;"   comportano   sanzioni
amministrative  da  un minimo di lire cinque milioni ad un massimo di
lire dieci milioni, cosi' come previsto dall'articolo 9, terzo comma,
della legge regionale 46/1980.
  6. Le violazioni alle norme di cui all'articolo 3, comma 1, lettere
a) e b), relative ai divieti di: "a) edificare nelle zone di dissesto
o  potenziale  dissesto  geologico  e  idrogeologico;  b)  introdurre
allevamenti   animali  di  tipo  industriale  intensivo;"  comportano
sanzioni amministrative da un minimo di  lire  dieci  milioni  ad  un
massimo di lire venti milioni.
  7. Le violazioni alla norma di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
c),  relativa  al divieto di danneggiare i massi erratici, comportano
sanzioni amministrative da un minimo di lire 500 mila ad  un  massimo
di lire cinque milioni.
  8.  Le  violazioni  alla  norma  di  cui  all'articolo  3, comma 2,
relativa al divieto di apporre qualsiasi elemento  e/o  struttura  di
tipo  pubblicitario  fino  all'emanazione  di  regolamento  da  parte
dell'Ente parco, comportano sanzioni amministrative da un  minimo  di
lire  500  mila  ad un massimo di lire cinque milioni oltre l'obbligo
della demolizione.
  9. Le violazioni alle norme previste nel regolamento di navigazione
di cui all'articolo 3, comma 4, comportano sanzioni amministrative da
un minimo di lire cento mila ad un massimo di lire un milione.
  10. Gli interventi in materia forestale eseguiti in difformita'  da
quanto previsto dall'articolo 4 comportano sanzioni amministrative da
un minimo di lire un milione ad un massimo di lire cinque milioni.
  11.  Le  violazioni  all'articolo 5, commi 1, 2, 3, 4 e 5, relativi
agli interventi ammessi nella zona denominata "Mareschi",  comportano
sanzioni  amministrative  da un minimo di lire 500 mila ad un massimo
di lire cinque milioni.
  12. Le violazioni alle norme richiamate ai commi 2, 5, 6,  8  e  11
del  presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative
previste, l'obbligo del ripristino che dovra'  essere  realizzato  in
conformita'  alle  disposizioni  formulate  in  apposito  decreto del
Presidente della Giunta regionale.